(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30  del
                           26 giugno 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera v), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema
delle autonomie locali); 
  Vista la legge regionale 7 gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in
materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale   e
relative procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
20/2008); 
  Considerato quanto segue: 
    1. I territori  montani  della  Toscana,  che  costituiscono  una
cospicua   parte   del   complessivo   territorio   regionale,   sono
caratterizzati da un elevato valore e da un  notevole  potenziale  di
sviluppo con riferimento al contesto ambientale, sociale ed economico
che  li  caratterizza;  le  predette  aree  necessitano   quindi   di
interventi  permanenti  finalizzati  a  contrastare  i  fenomeni   di
abbandono e di invecchiamento della popolazione residente, nonche' di
azioni volte al sostegno e alla valorizzazione delle economie  locali
da mettere in atto promuovendo e salvaguardando la specificita' della
normativa sulla multifunzionalita'  agricolo  -  forestale  oltreche'
quella inerente lo sviluppo delle aree interne; 
    2. Con la presente legge, agendo principalmente con interventi di
modifica della  legge  regionale  n.  68/2011,  si  ritiene  pertanto
opportuno prevedere un rafforzamento delle politiche per la montagna,
implementando gli obiettivi da perseguire per realizzare lo  sviluppo
dei territori montani ed individuando,  nell'ambito  degli  strumenti
normativi regionali, i migliori processi per la  realizzazione  degli
stessi; 
    3. Al fine di individuare e coordinare le  strategie  rispondenti
alle esigenze dei territori della montagna  toscana,  si  prevede  di
istituire uno specifico organo di cooperazione interistituzionale, la
Conferenza permanente per la montagna, che si occupa  della  verifica
dello stato di attuazione delle politiche regionali per  i  territori
montani, delle azioni da attivare a loro favore  e  delle  azioni  di
coordinamento  che,  a  livello  amministrativo,  sono  attivate  per
l'efficace perseguimento degli obiettivi; tale Conferenza ha altresi'
il compito di promuovere gli  stati  generali  della  montagna  quale
momento di confronto con  gli  enti  locali,  le  forze  sociali,  le
istituzioni nazionali e comunitarie sulle politiche per  i  territori
montani definite nel programma regionale di sviluppo (PRS); 
    4. Al fine di  coordinare  e  monitorare  le  attivita'  relative
all'attuazione degli indirizzi strategici per la montagna,  da  parte
dei diversi settori della Giunta regionale, viene altresi'  istituito
un  nucleo  tecnico  interdirezionale  per  la   montagna,   la   cui
composizione  e  modalita'  di  funzionamento   sono   definite   con
successiva deliberazione di Giunta regionale; 
    5. E' opportuno, infine, prevedere che le azioni e le, misure  di
sostegno specificatamente rivolte ai territori montani siano previste
all'interno del documento di economia e finanza regionale  (DEFR)  in
coerenza con quanto previsto dal PRS e tenuto conto delle  misure  di
cui al fondo regionale per la montagna; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
Politiche   pubbliche   regionali    in    favore    dei    territori
  montani. Modifiche all'art. 85 della legge regionale n. 68/2011 
  1. Al comma 1 dell'art. 85 della legge regionale 27 dicembre  2011,
n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie  locali),  dopo  la  parola:
«sociale» e' inserita la seguente: «, culturale». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 85 della legge regionale n. 68/2011 e'
inserito il seguente: 
    «1-bis. La Regione, in coerenza con le finalita' di cui al  comma
1, in particolare sostiene azioni finalizzate a promuovere: 
      a) il contrasto allo spopolamento; 
      b) la difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico; 
      c) la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale; 
      d) la tutela dell'identita' storica e culturale; 
      e) il potenziamento dei servizi pubblici locali e  dei  servizi
socio-sanitari; 
      f) la  promozione  delle  attivita'  industriali,  artigianali,
manifatturiere  e  commerciali,  nonche'  della   cooperazione,   con
particolare riferimento alle cooperative di comunita'; 
      g) il sostegno all'economia circolare; 
      h) il sostegno alle attivita' agro-zootecniche e forestali; 
      i) il  sostegno  alle  politiche  ed  attivita'  finalizzate  a
garantire  la   destagionalizzazione   turistica,   con   particolare
riferimento al turismo sostenibile, ambientale e responsabile; 
      j) il sostegno  dell'impiantistica  sportiva,  con  particolare
riferimento al sistema neve; 
      k) la qualita' delle infrastrutture viarie; 
      l) la trasformazione dei servizi  ecosistemici  in  valore,  da
ricavarsi nella generalita' della contribuzione,  da  destinare  allo
sviluppo delle aree montane.». 
  3. Al comma 2 dell'art. 85 della  legge  regionale  n.  68/2011  le
parole: «La Regione persegue le finalita' di cui  al  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «La Regione,  in  collaborazione  con  gli
enti locali, persegue le finalita' di cui ai commi 1 e 1-bis». 
  4. Il comma 4 dell'art. 85 della  legge  regionale  n.  68/2011  e'
sostituito dal seguente: 
    «4. Il documento di economia e finanza  regionale  (DEFR)  e  gli
altri  atti  attuativi  della  legislazione  regionale  fissano,   in
coerenza con quanto previsto dal  PRS,  le  azioni  e  le  misure  di
sostegno specificatamente rivolte ai territori montani, tenuto  conto
di quanto previsto dall'art. 87.».