(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 26 giugno 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera v), dello Statuto; Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali); Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008); Considerato quanto segue: 1. I territori montani della Toscana, che costituiscono una cospicua parte del complessivo territorio regionale, sono caratterizzati da un elevato valore e da un notevole potenziale di sviluppo con riferimento al contesto ambientale, sociale ed economico che li caratterizza; le predette aree necessitano quindi di interventi permanenti finalizzati a contrastare i fenomeni di abbandono e di invecchiamento della popolazione residente, nonche' di azioni volte al sostegno e alla valorizzazione delle economie locali da mettere in atto promuovendo e salvaguardando la specificita' della normativa sulla multifunzionalita' agricolo - forestale oltreche' quella inerente lo sviluppo delle aree interne; 2. Con la presente legge, agendo principalmente con interventi di modifica della legge regionale n. 68/2011, si ritiene pertanto opportuno prevedere un rafforzamento delle politiche per la montagna, implementando gli obiettivi da perseguire per realizzare lo sviluppo dei territori montani ed individuando, nell'ambito degli strumenti normativi regionali, i migliori processi per la realizzazione degli stessi; 3. Al fine di individuare e coordinare le strategie rispondenti alle esigenze dei territori della montagna toscana, si prevede di istituire uno specifico organo di cooperazione interistituzionale, la Conferenza permanente per la montagna, che si occupa della verifica dello stato di attuazione delle politiche regionali per i territori montani, delle azioni da attivare a loro favore e delle azioni di coordinamento che, a livello amministrativo, sono attivate per l'efficace perseguimento degli obiettivi; tale Conferenza ha altresi' il compito di promuovere gli stati generali della montagna quale momento di confronto con gli enti locali, le forze sociali, le istituzioni nazionali e comunitarie sulle politiche per i territori montani definite nel programma regionale di sviluppo (PRS); 4. Al fine di coordinare e monitorare le attivita' relative all'attuazione degli indirizzi strategici per la montagna, da parte dei diversi settori della Giunta regionale, viene altresi' istituito un nucleo tecnico interdirezionale per la montagna, la cui composizione e modalita' di funzionamento sono definite con successiva deliberazione di Giunta regionale; 5. E' opportuno, infine, prevedere che le azioni e le, misure di sostegno specificatamente rivolte ai territori montani siano previste all'interno del documento di economia e finanza regionale (DEFR) in coerenza con quanto previsto dal PRS e tenuto conto delle misure di cui al fondo regionale per la montagna; Approva la presente legge: Art. 1 Politiche pubbliche regionali in favore dei territori montani. Modifiche all'art. 85 della legge regionale n. 68/2011 1. Al comma 1 dell'art. 85 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), dopo la parola: «sociale» e' inserita la seguente: «, culturale». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 85 della legge regionale n. 68/2011 e' inserito il seguente: «1-bis. La Regione, in coerenza con le finalita' di cui al comma 1, in particolare sostiene azioni finalizzate a promuovere: a) il contrasto allo spopolamento; b) la difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico; c) la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale; d) la tutela dell'identita' storica e culturale; e) il potenziamento dei servizi pubblici locali e dei servizi socio-sanitari; f) la promozione delle attivita' industriali, artigianali, manifatturiere e commerciali, nonche' della cooperazione, con particolare riferimento alle cooperative di comunita'; g) il sostegno all'economia circolare; h) il sostegno alle attivita' agro-zootecniche e forestali; i) il sostegno alle politiche ed attivita' finalizzate a garantire la destagionalizzazione turistica, con particolare riferimento al turismo sostenibile, ambientale e responsabile; j) il sostegno dell'impiantistica sportiva, con particolare riferimento al sistema neve; k) la qualita' delle infrastrutture viarie; l) la trasformazione dei servizi ecosistemici in valore, da ricavarsi nella generalita' della contribuzione, da destinare allo sviluppo delle aree montane.». 3. Al comma 2 dell'art. 85 della legge regionale n. 68/2011 le parole: «La Regione persegue le finalita' di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione, in collaborazione con gli enti locali, persegue le finalita' di cui ai commi 1 e 1-bis». 4. Il comma 4 dell'art. 85 della legge regionale n. 68/2011 e' sostituito dal seguente: «4. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e gli altri atti attuativi della legislazione regionale fissano, in coerenza con quanto previsto dal PRS, le azioni e le misure di sostegno specificatamente rivolte ai territori montani, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 87.».